La Crisi delle Imprese e le procedure concorsuali
La crisi economica dell’impresa ed il conseguente dissesto patrimoniale dell’imprenditore sono eventi che coinvolgono una gran massa di creditori, che vengono a trovarsi nell’impossibilità di realizzare in tutto o in parte il proprio credito. Sono inoltre eventi che possono innescare una serie di dissesti a catena, con gravi ripercussioni sull’ordinato svolgimento della vita economica. Infatti, i creditori di un imprenditore sono a loro volta in gran parte imprenditori (es. fornitori, banche, ecc.) e la mancata realizzazione del credito concesso può provocare, di riflesso, la crisi economica delle loro imprese. Sono eventi che coinvolgono interessi collettivi ulteriori e talvolta confliggenti con quelli dei creditori, quali l’interesse alla salvaguardia dell’occupazione e la continuazione dell’attività quando la crisi è temporanea e reversibile.
La crisi economica dell’impresa è perciò evento di fronte al quale i mezzi di tutela individuali dei creditori previsti dall’ordinamento ed in particolare l’azione esecutiva individuale dei creditori sui beni del debitore si rivelano strumenti inadeguati ed insufficienti. Inadeguati, perché si tratta di tutelare non il singolo creditore ma una massa di creditori e di tutelarli non di fronte ad inadempimenti isolati bensì di fronte ad una situazione che coinvolge l’intero patrimonio del debitore. Insufficienti, perché il problema non è solo quello di salvaguardare e realizzare i diritti di una massa di creditori, ma anche quello di cercare di contemperare tale esigenza con gli ulteriori interessi collettivi coinvolti dalla qualità di imprenditore del debitore.
La situazione descritta può essere riferita, sia pure con diverso rilievo, alla crisi di tutte le imprese. È noto che il legislatore effettua una distinzione a seconda del tipo di imprenditore coinvolto. Per il dissesto dell’imprenditore commerciale non piccolo sono previste, sin dal 1942, speciali procedure denominate procedure concorsuali. Per gli altri imprenditori (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti ed anche consumatori), di recente sono state introdotte specifiche procedure concorsuali utilizzabili da questi ultimi debitori.
Per quanto riguarda il primo gruppo, la Legge Fallimentare prevede oggi cinque procedure corcorsuali: il fallimento, il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Con riferimento al secondo gruppo, costituito dai debitori diversi dall’imprenditore commerciale non piccolo, sono state introdotte dalla legge n. 3 del 27-01-2012 le cd. procedure concorsuali delle crisi da sovraindebitamento. Esse sono le seguenti: la procedura di liquidazione, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore.
Pur presentando significativi profili di diversità, le singole procedure concorsuali richiamate condividono alcuni caratteri costanti e comuni. Esse sono tutte procedure generali e collettive. Sono procedure generali perché coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore e non solo singoli beni. Sono procedure collettive in quanto coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore e mirano ad assicurare la parità di trattamento degli stessi (cd. par condicio creditorum).
A tal fine le forme ordinarie ed individuali di tutela dei creditori sono sostituite da forme di tutela collettiva, il cui obiettivo di fondo è quello di ripartire fra tutti i creditori le conseguenze patrimoniali del dissesto del debitore.
E qui si fermano i caratteri comuni.